L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un
reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un
contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha reso necessaria la nuova
Sezione VI - Altri dati del quadro C, per il calcolo del contributo stesso, da compilare nel seguente modo:
Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall’anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.
- Colonna 1: riportare l’importo indicato nel punto 134 del CUD 2012, relativo all’ammontare:
- del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
- Colonna 2: riportare l’importo indicato nel punto 136 del CUD 2012, relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.