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Trasformazione di Srl in trust e disciplina sulle società di comodo

Trust fiscalmente inesistenti

Sebbene il Trust non sia incluso nelle fattispecie normativamente e tassativamente elencate dall’art. 37 bis del d.P.R. 600, c.d. disposizioni antielusive, un’operazione di trasformazione eterogenea del tipo illustrato presta sicuramente il fianco a possibili rilievi in fase accertativa, se non compiutamente motivata. Del resto la categoria giuridica dell’“abuso del diritto”, l’esistenza di un generale principio antielusivo e, più in particolare, la violazione dell’art. 53 della Costit., stigmatizzata dalle ben note sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 30053 e 30055 del 2008), ben si presterebbero a “neutralizzare” fiscalmente una siffatta operazione.


Secondo i principi di diritto elaborati dalla Cassazione sono, infatti, sanzionabili tutti gli atti e i negozi che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, producono ai contribuenti vantaggi fiscali altrimenti indebiti, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino le operazioni stesse.

Del resto l’Amministrazione finanziaria ha già espresso nella circ. n. 61/E/2010, afferente chiarimenti sulla disciplina fiscale del trust, i casi in cui il trust è considerato inesistente ai fini fiscali. Tali casi sono tutti accomunati da una linea omogenea e cioè dal fatto che nella pratica professionale bisogna rispettare appieno, nel prestare assistenza tecnica alla redazione dell’atto istitutivo, i princìpi posti dalla Convenzione dell’Aja e cioè: reale spossessamento del disponente, irrevocabilità del Trust (evitando i c.d.“trust di ritorno”) e discrezionalità piena del Trustee.

Dunque alcuni Trust istituiti in passato, specie quelli auto-dichiarati, potrebbero esser per l’Amministrazione finanziaria, qualora non rispondenti ai requisiti della Convenzione e ai principi elencati, fiscalmente inesistenti, per cui eventuali redditi prodotti dal Trust sarebbero riportati direttamente in capo al disponente, con conseguenze assai gravose.


A fronte di tali linee esplicative l’operazione di trasformazione da società in trust, se non retta da motivazioni meritevoli di tutela, potrebbe pertanto esser oggetto di rilievi difficilmente difendibili in fase di contenzioso tributario in quanto siffatta trasformazione potrebbe non trovare supporto non solo nelle note “valide ragioni economiche” ma, anche - aggiungiamo noi - in valide ragioni giuridiche.



Aggiornata il: 02/04/2012