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Rimborso IVA TR: entro il 30 aprile l’istanza relativa al 1° trimestre 2012 con il nuovo modello

Le novità recepite nel nuovo modello

Le principali modifiche al modello IVA TR hanno riguardato:

  • l’estensione, per effetto della Legge Comunitaria 2010 (art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011), della possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72; in particolare, il rimborso è ora ammesso anche per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia riguardanti:
    • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE;

purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (nuovo rigo TD5Operazioni non soggette”).
In merito, si precisa che le operazioni di questo tipo da considerare relativamente al 1° trimestre 2012 sono quelle effettuate dal 17.03.2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 217/2011) al 31.03.2012;

  • la modifica apportata dal Decreto fiscale (art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012) al limite del credito IVA fino al quale non è richiesta la preventiva presentazione dell’istanza infrannuale per l’utilizzo dello stesso in compensazione c.d. “orizzontale”, con una riduzione di tale limite da € 10.000 a € 5.000 (novità recepita nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7); in sostanza:
    • i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale dalla quale il credito emerge, ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge;
  • la nuova aliquota Iva del 21% (in luogo di quella al 20%) in vigore dal 17.09.2011 e introdotta dalla Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011) (rigo TA11).


Aggiornata il: 17/04/2012