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Trasferimento di contante all'estero: le novità del Decreto Fiscale

Le nuove sanzioni per il trasferimento di denaro contante da e per l’estero in dettaglio

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:
• 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
• 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;
con un minimo, in ogni caso, di € 200.

Tale pagamento può essere effettuato :
• all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione;
• ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa .

Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :
• dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
• dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

Fonte: Agenzia delle Dogane


Aggiornata il: 03/05/2012