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Imposte di bollo sui capitali scudati: le novità introdotte dal Decreto fiscale e i primi chiarimenti “ufficiosi”

Le due imposte di bollo

La Manovra Monti ha introdotto:

  • un’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE sul valore delle attività finanziarie emerse e ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente a quello per il quale è dovuta l’imposta (art. 19, commi 6-11, D.L. n. 201/2011); per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 06.12.2011. Tale imposta è dovuta nella misura del:
    • 10‰ per il 2012;
    • 13,5‰ per il 2013;
    • 4‰ per gli altri anni successivi;
  • un’IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA “UNA TANTUM” sulle attività finanziarie emerse che, dal 01.01.2011 al 06.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione accesso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (art. 19, comma 12, D.L. n. 201/2011). La specifica “a partire dal 1° gennaio 2011” è stata introdotta dal D.L. n. 16/2012 convertito in legge per precisare che non è dovuta alcuna imposta per le attività prelevate o dismesse prima del 2011, in modo da evitare profili di incostituzionalità della norma. Tale imposta “una tantum” è dovuta solo per il 2012 con un’aliquota del 10‰.


Aggiornata il: 09/05/2012