Entrambe le imposte sono trattenute a cura degli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, ecc.) presso cui è in essere la segretazione, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale. Gli intermediari, in particolare, provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Se l’intermediario non è in grado di effettuare il recupero (perché non può prelevare l’imposta o il contribuente non fornisce la provvista):
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nel caso dell’imposta di bollo speciale annuale: deve segnalare il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate (mediante modello 770 ordinario) per la successiva iscrizione a ruolo;
• nel caso dell’imposta di bollo straordinaria “una tantum”: per effetto di quanto disposto dalla Legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (art. 8, comma 16-ter, lett. b)), l’intermediario provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.