Il termine dapprima previsto dalla Manovra Monti per il versamento di entrambe le imposte di bollo era il 16.02.
Tale termine è stato, tuttavia, prorogato dal testo del D.L. n. 16/2012 (Decreto fiscale) nella sua versione ante-conversione in legge, al:
A seguito della conversione in legge del D.L. n. 16/2012 nella Legge n. 44/2012, il termine è stato ulteriormente differito al:
Non è stata, tuttavia, contemporaneamente abrogata la norma di cui al comma 17 dell’art. 8, del D.L. n. 16/2012 ante-conversione, la quale continua, quindi, a disporre che:
“…per l'anno 2012 il versamento dell'imposta … può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.”
E’ sembrato subito evidente che si trattasse di un errore di coordinamento. E in effetti, dai primi chiarimenti “ufficiosi” delle Entrate, emergerebbe che sia l’imposta di bollo speciale annuale sui capitali scudati che quella “una tantum” dovute con riferimento al 2011 devono essere versate entro il 16 luglio 2012, e non entro il 16 maggio.