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Imposte di bollo sui capitali scudati: le novità introdotte dal Decreto fiscale e i primi chiarimenti “ufficiosi”

Rilevanza del periodo di segretazione (pro-rata temporis)

Il Decreto fiscale, in sede di conversione in legge, ha introdotto un nuovo periodo alla norma del Decreto salva-Italia che introduceva l’imposta di bollo annuale, prevedendo che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”, quindi dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di tempo in cui si è fruito della segretazione (pro-rata temporis).
La norma, tuttavia, non chiarisce:

  • a partire da quale periodo d’imposta valga tale regola;
  •  se la regola del “pro-rata temporis” valga anche nel caso dell’imposta di bollo “una tantum”.

Secondo l’orientamento che starebbe prevalendo tra i tecnici delle Entrate:

  • la regola del pro-rata temporis dovrebbe applicarsi a partire dal periodo d’imposta 2012 e, quindi, a partire dai versamenti 2013; di conseguenza, se il conto è stato dissecretato nel corso del 2011, l’imposta andrebbe pagata comunque con riferimento a tutto l’anno;
  • tale regola sarebbe applicabile solo all’imposta di bollo speciale annuale e non anche all’imposta di bollo “una tantum”, dovuta infatti solo per il 2012.


Aggiornata il: 09/05/2012