Per quanto riguarda le esenzioni dall’Imu, l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 richiama quelle previste dall’art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011. Ecco un elenco sintetico:
- Immobili posseduti dallo stato
- Immobili posseduti da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra detti enti e consorzi tra tali enti ed altri enti individualmente esenti, enti del servizio sanitario nazionale
- Fabbricati categorie da E/1 a E/9
- Fabbricati destinati ad uso culturale
- Fabbricati destinati al culto
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede
- Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in italia
- Terreni agricoli siti in aree montane o di collina ex art. 15, Legge n. 984/1977
- Immobili utilizzati da enti non commerciali “con modalità non commerciali”
- Fabbricati rurali ad uso strumentale siti nei comuni montani di cui all’apposito elenco istat
- Fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma d’Abruzzo distrutti o inagibili