Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

IMU agevolazioni ed esenzioni dopo la circolare 3 DF

Le agevolazioni e le esenzioni rimesse alla regolamentazione dei Comuni

Premesso che le riduzioni di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato vediamo un quadro di sintesi delle modifiche attuabili dai Comuni.

Sull’ aliquota ordinaria 0,76% Il Comune può intervenire, con delibera del consiglio comunale come segue:

  1.   modificare in aumento o diminuzione l’aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali portandola quindi a 0,46 minimo o 1,06 massimo.
  2.  diminuire fino allo 0,4% nel caso di:
  •  immobili non produttivi di reddito fondiario;
  •  immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
  •  immobili locati;

    3.  diminuire fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (immobili merce):

  • fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato; 
  • a condizione che il fabbricato non sia locato;
  • per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.


Sull’ aliquota ridotta dello 0,4% per l ‘ ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può :
• aumentare/diminuire tale aliquota per un massimo di 0,2% cioè portarla a 0,2 minimo o 0,6 max

Sull’aliquota ridotta dello 0,2% Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può
• diminuire tale aliquota fino allo 0,1%.

Le province autonome di Trento e Bolzano, oltre che prevedere la riduzione dell’aliquota Imu per i fabbricati rurali strumentali fino allo 0,1%, possono anche, con propria legge, consentire agli enti locali di introdurre altre esenzioni, detrazioni o deduzioni.



Aggiornata il: 29/05/2012