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Nuovi minimi, l’attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima

Eccezione per il lavoro precario

Non impediscono l’accesso al regime agevolato le precedenti attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continua o di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. La marginalità sussiste quando queste attività sono svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente. La verifica del presupposto della mera prosecuzione va invece sempre effettuata nei casi in cui non sussista marginalità economica, quindi in presenza di:

  • contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente a tempo determinato che si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio della nuova attività.


Aggiornata il: 12/06/2012