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Nuovi minimi, l’attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima

Quando la nuova attività si rivolge allo stesso mercato e riguarda lo stesso ambito di quella precedente

Non è consentito accedere al nuovo regime se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato. L’Agenzia riporta il caso di un ortopedico che svolge la sua attività come lavoratore dipendente, e intende avviare un’attività come professionista in un’altra branca della medicina: se l’utenza è analoga a quella relativa all’attività svolta come lavoratore dipendente, ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente, tale soggetto non può applicare il nuovo regime.
Se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione” e pertanto è consentito l’accesso al nuovo regime. Nel caso ad esempio di un neurologo che svolge la sua attività come lavoratore dipendente e intende intraprendere l’attività di musicista, è chiaro che si tratta di due attività non omogenee, e quindi non si ravvisa la mera prosecuzione.



Aggiornata il: 12/06/2012