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Nuovi minimi, l’attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima

Sono esclusi dalla verifica del requisito della mancanza di “mera prosecuzione” i seguenti casi:

  • Come già chiarito con il Provvedimento del 22.12.2011 qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • qualora contribuente ormai in pensione voglia esercitare in forma autonoma l’attività che prima svolgeva come dipendente;
  • qualora il contribuente abbia svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, posto che le stesse sono produttive di redditi diversi ex art. 67, TUIR;
  • qualora l’attività svolta in precedenza consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’attività professionale. Secondo quanto specificato nella Circolare n. 17/E:
    • rientrano nel periodo di pratica obbligatoria tutte quelle attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (è il caso della pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato);
    • con riferimento al praticante avvocato che svolge tale attività “con partita IVA”, anziché in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, il nuovo regime può essere applicato già al momento dell’apertura della partita IVA e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. Ai fini del computo del triennio infatti va considerato il periodo di lavoro svolto come praticante;


Aggiornata il: 12/06/2012