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Certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso le P. A.

La compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A.

Il ministero dell’Economia ha emesso successivamnte i due decreti datati 25 giugno 2012 che regolamentano la compensazione tra crediti delle imprese certificati dalle PA e eventuali debiti delle imprese stesse verso enti pubblici anche diversi dal quelli debitori per il tramite dell’agente di riscossione .(Decreti n. 12A07402   e 12A07403)  Il primo chiarisce la procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi , il secondo regolamenta l’estinzione del credito tramite assegnazione di titoli di Stato ma il termine per le somme relative al 2011 è già scaduto.

 
Per la compensazione i crediti debbono ovviamente essere certificati come non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e possono essere utilizzati per pagare , anche parzialmente, somme dovute per iscrizione a ruolo relative a:
• Tributi erariali
• Tributi regionali e locali
• Contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi obbligatori
• Altre somme dovute alla stessa amministrazione titolare del debito verso l’impresa certificato
• Oneri accessori aggi e spese a favore dell’agente della riscossione


La compensazione tra crediti e debiti con le P.A. , si effettua mediante richiesta all’agente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti intende estinguere . L’agente della riscossione deve verificare entro tre giorni la validità della certificazione e in caso positivo l’amministrazione debitrice comunica entro 10 giorni dalla richiesta l’esito di tale verifica .

 L’attestazione di avvenuta compensazione viene fornita al creditore dall’agente della riscossione. In caso di compensazione parziale di un credito maggiore del debito, tale attestazione, insieme alla certificazione del credito , costituisce la prova per richiedere il credito residuo.
 

L’agente della riscossione non ha oneri per la compensazione effettuata e gli sono dovuti gli interessi di moda e l’aggio maturati dalla quantificazione del debito fino alla data di estinzione. L’ente debitore è tenuto al pagamento all’ente creditore dell’importo compensato entro 12 mesi dalla data della certificazione. Per pagamenti oltre il termine vengono applicati gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602 1973. Il mancato pagamento comporta riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore, tranne nel caso si tratti di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale in caso ciò sia impossibile si procede alla riscossione coattiva.

 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


Aggiornata il: 02/08/2012