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Società in perdita sistematica: il Mol non include i beni in leasing

Il calcolo del MOL secondo le Entrate

Stando al tenore letterale della disposizione contenuta del Provvedimento, i beni acquisiti in leasing avrebbero una disparità di trattamento rispetto ai beni di proprietà della società, in quanto:

  • i beni immobilizzati acquisiti in leasing rientrano a pieno campo tra i costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico, per cui contribuirebbero alla formazione dei costi della produzione;
  • al contrario, i beni propri della società rientrerebbero tra gli ammortamenti e, quindi, sarebbero esclusi da tale conteggio.

Tale disparità di trattamento contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del TUIR, il quale afferma il principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione di un bene in proprio e quella effettuata mediante contratti di leasing, principio ribadito anche in altri documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 19/E del 23.02.2004 e Circolare n. 28/E del 21.06.2011, par. 9.1).

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 107/E dell’11 dicembre 2012, ha quindi ritenuto opportuno fornire chiarimenti al riguardo. In particolare, ha precisato che, al fine di garantire un trattamento paritario tra le due modalità di “acquisizione” dei beni immobili strumentali all’esercizio d’impresa, a prescindere dalle scelte contabili effettuate e anche dalla data di sottoscrizione e dalla durata del contratto di leasing, il MOL rilevante ai fini della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica deve essere calcolato escludendo dai costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.
Ciò comporta, quindi, che le società il cui MOL diventa negativo solo per effetto dei leasing non devono presentare istanza di interpello disapplicativo dalla disciplina delle società in perdita sistematica.
 



Aggiornata il: 14/12/2012