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Redditometro, i criteri per i periodi d'imposta dal 2011

Accertamento sintetico e redditometro

L’accertamento sintetico è un tipo di accertamento esperibile solo nei confronti delle persone fisiche e a cui gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria possono ricorrere ogniqualvolta vi sia uno scostamento tra il reddito dichiarato effettivamente dal contribuente ed il reddito a lui attribuibile “sinteticamente” sulla base delle spese sostenute.
Al fine di consentire agli Uffici di procedere all’accertamento sintetico in base a parametri uniformi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior reddito) in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni o servizi indicatori di un’elevata capacità contributiva (c.d. “redditometro”).

La disciplina dell’accertamento sintetico, contenuta nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stata quasi completamente riformulata dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”), anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento di accertamento rivolto a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. L’intervento legislativo, infatti, ha avuto come obiettivo principale, quello di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.

Con il nuovo redditometro, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono “sempre” determinare sinteticamente il reddito del contribuente “sulla base di spese di qualunque genere”, sostenute nel periodo d’imposta. Non è più necessaria l'esistenza di elementi e circostanze “certi” per poter avviare la procedura di accertamento sintetico. 

In base alle nuove regole, inoltre, l’Agenzia delle Entrate attiva la procedura di accertamento sintetico quando l’ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno 1/5 (20%) rispetto all’ammontare del reddito dichiarato dal contribuente, anziché di 1/4 (25%).

Non è più necessario, inoltre, che il gap tra i due redditi si manifesti per almeno 2 anni periodi d’imposta, bensì è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale.

Vengono presi in considerazione nuovi elementi induttivi, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare (11 macrotipologie) e contesto territoriale (5 aree territoriali).

Il “nuovo redditometro”, definito anche “redditometro 2.0”, è stato attuato con il Decreto MEF 24.12.2012, le cui regole erano applicabili per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2009 ma, essendo previsto dall'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 che ogni 2 anni, con Decreto MEF, venga aggiornato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, con un nuovo Decreto MEF del 16.09.2015 è stato aggiornato tale contenuto induttivo per gli accertamenti da redditometro relativi ai periodi d'imposta 2011 e successivi.

 Il contenuto del nuovo Decreto ricalca per molti versi quello del precedente Decreto 24.12.2012 le cui regole erano applicabili per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2009, ma ne differisce tuttavia per alcune significative novità, anche per recepire il parere del Garante della Privacy del 2013.



Aggiornata il: 04/11/2015