Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.
- i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i collaboratori occasionali);
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
- i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
- i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione:
- alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
- alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.