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730/2017 integrativo entro il 25 ottobre

La compilazione della Dichiarazione integrativa a favore

Se l’integrazione o la correzione comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, perché nel mod. 730 originario non sono stati indicati alcuni oneri detraibili o deducibili) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), entro il 25.10.2017 il contribuente può presentare ad un Caf o ad un professionista abilitato il modello 730/2017 Integrativo, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Nel caso in cui dal modello integrativo scaturisca un minor debito o un maggior credito, deve essere compilata anche la sezione VII del quadro F.

Se il modello integrativo viene presentato:

  • allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui è stato presentato il modello originario, è necessario esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata;
  • ad un Caf o a un professionista abilitato diverso da quello a cui è stato presentato il modello originario, o nel caso in cui il 730 originario fosse stato presentato al sostituto d’imposta, è necessario esibire tutta la documentazione.

In alternativa il contribuente può presentare il modello Redditi Persone fisiche 2017, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi PF 2017 potrà essere presentato:

  • entro il 31.10.2017 correttivo nei termini;
  • entro il 30.09.2018 integrativo a favore;
  • entro il 31.12.2022 integrativa art. 2 comma 8 DPR 322/1998. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Fonte:


Aggiornata il: 23/10/2017