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Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

Le sanzioni del diritto annuale ed il ravvedimento operoso

Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell’importo del tributo. Più precisamente:
  • in caso di tardivo versamento, intendendo per esso quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è pari al 10%;
  • in caso di omesso versamento, intendendo per esso quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte (limitatamente all’importo non versato), la sanzione è stabilita dal 30% al 100%, graduata in funzione del danno arrecato all'ente impositore.
Se non si è provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, si può sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, sempreché "la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
 
La questione delle sanzioni e del ravvedimento operoso del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto discussa e problematica, sia con riguardo alla misura della sanzione ridotta, sia con riguardo a quando un versamento debba ritenersi "omesso".


Aggiornata il: 13/11/2013