Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

Il termine "lungo" di versamento

Secondo il precedente orientamento del MISE (Circolare n. 3587/C/2005), il termine ordinario decorso il quale i versamenti erano considerati omessi o tardivi era il 16 giugno. In particolare, era: omesso, il versamento non effettuato, effettuato solo in parte (limitatamente all'importo non versato) o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni da tale termine ordinario; tardivo, quello effettuato entro i 30 giorni dal termine ordinario con la maggiorazione dello 0,40%.
Il 16 giugno era anche il termine dal quale far partire il ravvedimento operoso, tant'è che la Circolare n. 3587/C/2005 del MISE affermava che il pagamento entro il 16 luglio (30 giorni successivi alla scadenza originaria) con interesse corrispettivo dello 0,40% era alternativo al ricorso al ravvedimento breve entro i 30 giorni.
 
Ora, invece, secondo il nuovo orientamento, si devono considerare entrambi i termini:
  • quello ordinario del 16 giugno;
  • quello "lungo" del 16 luglio (30° giorno successivo al termine ordinario) per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Di conseguenza, ora è da considerarsi comunque "tempestivo" e non più "tardivo" il versamento effettuato dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso in cui, entro il termine "lungo" del 16 luglio, non venga effettuato per intero il versamento dovuto, tale versamento parziale non è quindi "tardivo" ma solo insufficiente. La sanzione (del 30%) si applicherà solo sulla differenza non versata, cioè sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (a titolo di imposta più maggiorazione).


Aggiornata il: 13/11/2013