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Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

I termini per il ravvedimento di un insufficiente versamento

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i termini per il ravvedimento breve di un insufficiente versamento del diritto annuale sono i seguenti:
  • 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno;
  • 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Se non si provvede ad effettuare il ravvedimento operoso "breve" entro i suddetti termini, resta comunque aperta la strada del ravvedimento operoso "lungo". Nello specifico, se l’impresa non versa alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il temine ultimo entro il quale poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè comunque il 16 giugno dell’anno successivo.
 
Il MISE precisa, inoltre, che il ravvedimento "parziale", cioè relativo solo a parte del tributo, deve intendersi comunque perfezionato in proporzione all'importo versato. Sulla somma che residua, si applica la sanzione del 30%.
 


Aggiornata il: 13/11/2013