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Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

La misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento

Con la nota n. 172574/2013, il MISE risolve anche un annoso dubbio inerente la misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso breve e lungo. Infatti, l’art. 6 del D.M. n. 54/2005, nello stabilire le regole per il ravvedimento operoso del diritto annuale, prendeva a riferimento alla formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 vigente a quell'epoca e indicava esplicitamente le sanzioni, rispettivamente, di 1/8 e di 1/5 della misura minima, considerando come misura minima quella del 30% (quella, cioè prevista in caso di omesso versamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005).
Considerato che, successivamente, la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso dei tributi erariali è stata ridotta rispettivamente a 1/12 e a 1/10 prima (art. 16, comma 5, D.L. n. 185/2008) e a 1/10 e 1/8 dopo (art. 1 della Legge n. 220/2010), ci si chiedeva se si dovesse tener conto di queste nuove misure anche per il ravvedimento del diritto annuale.
Per il Ministero, però, per il ravvedimento operoso del diritto annuale, si devono continuare comunque ad applicare le vecchie regole (1/8 e 1/5 della sanzione minima), in quanto le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 non hanno avuto un automatico effetto di modifica dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005.
 


Aggiornata il: 13/11/2013