Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

IUC ovvero le tasse sulla casa dopo la Legge di Stabilità 2014

TASI:Tassa sui Servizi Indivisibili comunali

CHI LA PAGA
Per quanto riguarda la TASI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti.
Sono escluse:
• le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative;
• le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia l’occupante che il titolare del diritto reale sono tenuti al pagamento in maniera autonoma
• l'occupante verserà  fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;
• il possessore (titolare del diritto reale) verserà la differenza
In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
 
QUANTO SI PAGA:
La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà però, con specifica delibera:
  •  ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰);
  • prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie
 
N.B. Preannunciato dal governo in data 8 gennaio 2014 un nuovo decreto che permette l'aumento tra lo 0,1 e lo 0,8 dell'aliquota TASI per permettere di finanziare detrazioni alla fasce meno abbienti.
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/01/2014