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IUC ovvero le tasse sulla casa dopo la Legge di Stabilità 2014

IMU la tassa di proprietà per seconde case, terreni e immobili strumentali

 
 Come già detto,benché sia stata istituita la IUC, la disciplina IMU resta e si fa riferimento all’art. 13 del DL n. 201/2011, con le seguenti modifiche:
• l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
• l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9, ville castelli immobili di pregio);
• il Comune può considerare “abitazione principale” , quindi esclusa dal pagamento dell'imu anche la casa :
  •  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
  •  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  •  concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile;
ESCLUSIONI :
Ll'Imu non si applica:
  •  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  •  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
  •  alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  •  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  •  per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile è ridotto a 75 (da 110);
  •  per le abitazioni principali soggette ad IMU (classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato, invece, il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
  •  dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.
•QUANTO SI PAGA
Ricordiamo che attualmente l’aliquota ordinaria dell’Imu è dello 0,76%, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4%l’aliquota per gli immobili locati.
L’aliquota che si applica per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.
Per i fabbricati rurali l’aliquota è dello 0,4%, se adibiti ad abitazione principale, dello 0,2%, se strumentali, percentuale che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1%
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato – per quelli
iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%,
per uno dei seguenti coefficienti:
 
160
per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli appartenenti
alla categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
140
per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
80
per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
65
per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria
D/5). 
55
per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenticoefficienti:
 
75
per i terreni agricoli, e quelli non coltivati,posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola
135
in tutti gli altri casI
  
Da notare infine che l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella misura del
• 30% per il 2013
• 20% dal 2014, mentre è indeducibile ai fini Irap.
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.
 
 
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/01/2014