Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
- I contribuenti che nel 2015:
- hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
- I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
- gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
- I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
- I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014;
- I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29.02.2016.