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Mediazione tributaria dal 2 marzo 2014

Istanza di reclamo come condizione di procedibilità del ricorso

Riguardo il primo e più importante cambiamento, ossia la clausola di procedibilità  la nuova norma recita : “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.
Ciò significa, che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti:
  •  per il compimento degli atti processuali come deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc...);
  •  per l’adozione dei provvedimenti giudiziali;
Nel caso poi  non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale  ovvero, non venga formalizzato un accordo di mediazione, decorso il termine di 90 giorni, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi in giudizio, deve farlo nei successivi 30 giorni.
Pertanto, secondo l’Agenzia, il ricorso depositato in commissione tributaria prima del decorso del termine di 90 giorni è improcedibile.
Di contro, il ricorso è procedibile alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ossia quando, in caso di esito negativo della mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso.
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/03/2014