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Mediazione tributaria dal 2 marzo 2014

La mediazione sospende la riscossione

Altra novità importante introdotta dalla Legge di stabilità 2014 è che durante il procedimento di mediazione ogni attività di riscossione è sospesa.
Pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza, l’Ufficio, durante il procedimento di mediazione:
  •  non procede all’affidamento del carico all’agente della riscossione, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all’art. 29 del DL 78/2010;
  •  comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;
  •  non procede all’iscrizione a ruolo, negli altri casi.
 
La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ossia quelle che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del DLgs.546/92 (CM 9/2012).
 
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che vi sia stato il suo accoglimento o sia stato formalizzato un accordo di mediazione  la sospensione viene meno  e  sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Inoltre, la sospensione viene meno anche qualora il contribuente deposita il ricorso prima dello scadere del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. In particolare, secondo l’Agenzia, se:
  •  il contribuente, costituitosi in giudizio prematuramente, chiede la sospensione dell’ esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, D. Lgs. N. 546/92);
  •  il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione prima del decorso dei 90 giorni.
l’Ufficio, con “memoria” , deduce che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione.
 
Resta ferma , comunque, la possibilità di avvalersi delle disposizioni “speciali” in materia di riscossione straordinaria (artt.29 del DL 78/2010 e 15-bis del DPR 602/73).
 
 
MEDIAZIONE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
 
La mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. In particolare, analogamente a quanto previsto per l’accertamento con adesione, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Come già previsto dalla CM  9/2012:  "Nei casi  in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.  L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
 
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/03/2014