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Mediazione tributaria dal 2 marzo 2014

I termini per la costituzione in giudizio dopo l'istanza di mediazione

Un’altra importante novità riguarda i termini per la costituzione in giudizio. Sul punto, l’Agenzia stabilisce che:
  •  per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2/03/2014;
  •  qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con l’ accoglimento o con la formalizzazione di un accordo,
i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. In altri termini, la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non ha più rilevanza ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.
Per espressa previsione normativa, il termine di 90 giorni va computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente dal passato, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Trovano, inoltre, applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/03/2014