Nel quadro TA, devono essere ora indicate "le operazioni imponibili, suddivise secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l’esigibilità dell’imposta (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti)." Devono essere, perciò, indicate anche le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016 per le quali si applicano le seguenti nuove percentuali di compensazione:
Prodotti agricoli Tabella A, parte I,
D.P.R. n. 633/1972
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Percentuale di compensazione
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Vecchia
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Nuova
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- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; altri prodotti compresi nel punto 9) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 (escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie)
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8,80%
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10%
a regime
dal 2016
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- animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2)
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7,00%
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7,65%
per il 2016
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- animali vivi della specie suina, di cui al n. 2)
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7,30%
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7,95%
per il 2016
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