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Rimborso IVA 1° trimestre 2016: nuovo modello IVA TR

Rimborso IVA trimestrale: la novità del quadro TD del modello IVA TR

Nel quadro TD, rigo TD9, riservato alla richiesta di rimborso o utilizzo in  compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, è stata inserita la nuova colonna 2 "Rimborso", in cui la società controllante deve indicare l'importo richiesto a rimborso.

E' opportuno ricordare che, già dallo scorso anno, il quadro TD, rigo TD8, è stato rimodulato per recepire le novità in tema di garanzia per i rimborsi IVA introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali" (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13.12.2014. Tale decreto, infatti, ha innalzato da € 5.164,57 a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia ai fini del rimborso. Più precisamente:

  • per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
  • per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
    • se richiesti da "soggetti a rischio" (es.: soggetti che hanno cessato l'attività, imprese in attività da meno di 2 anni), è necessario prestare apposita garanzia;
    • se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
      • rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
        • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
        • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
        • l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
      • se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
      • sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 



Aggiornata il: 05/04/2016