Ai fini della deducibilità nella dichiarazione dei redditi è necessario indicare il 20% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2017) nel seguente modo:
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Imprese in contabilità ordinaria: Rigo RF 55 codice 38
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Imprese in contabilità semplificata: Rigo RG 22 codice 23
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Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professione: Rigo RE 19
L'intero importo dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) dovrà essere ripresa nella misura indicata nel conto economico tra le imposte indeducibili, per le imprese in contabilità ordinaria nel rigo RF16.
Come chiarito dalla
Circolare 10/E/2014, al punto 8.2,
ai fini della deducibilità rileva l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2018 dell'IMU pagata nel 2017, anche se non di competenza 2017), ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.