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Autotrasportori, rimodulato il taglio alle deduzioni forfetarie 2015

Autotrasportatori: credito d'imposta per recupero contributo SSN

Resta confermata, invece, anche per il 2015 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di beneficiare di un credito d’imposta per il recupero di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato negli anni.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione nell'anno 2015, fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.). La compensazione di tali somme non concorre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793” (anno di riferimento "2015", cioè l'anno in cui è effettuata la compensazione ) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2016 per il contributo SSN versato nel 2014 e portato in compensazione nel 2015), all'interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.
 
  
Imprese interessate
AGEVOLAZIONE
Imprese DI AUTOTRASPORTI
(C/TERZI o c/proprio)
Utilizzo in compensazione nel 2015, mediante Mod. F24 (codice tributo "6793"), dei contributi SSN pagati nel 2014 sui premi RC auto fino a € 300 per ciascun veicolo di massa complessiva ≥ 11,5 ton.
(Il credito d’imposta fruito nel 2015 dovrà essere poi indicato il prossimo anno nell’apposita sezione del Quadro RU del modello UNICO 2016)


Aggiornata il: 08/09/2015