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IMU e TASI 2019: acconto entro il 17 giugno

Imu e Tasi 2019, esenzioni e riduzioni

L'esenzione IMU e TASI non sempre è prevista sugli stessi immobili indichiamo di seguito gli immobili esenti da IMU specificando quando l'esenzione non si estende alla TASI:
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93) - per la TASI verificare la delibera del Comune di riferimento, puo' infatti essere prevista la Tasi fino ad un'aliquota massima dell'1 per mille;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati; possono invece essere soggetti al pagamento della TASI, consultare la delibera del comune di riferimento.
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
    • del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
    • del 2012 dell'Emilia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2019);
    • del 2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020);
    • nell’isola di Ischia del 2017 (l’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.08.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2019), art. 2 comma 5-ter DL n° 148/2017
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, compresi anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:
    • proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
    • iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione

Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

  • i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.
  • i terreni:
    • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
    • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).

Ricordiamo che i terreni agricoli sono sempre esenti da TASI.

RIDUZIONI

Riduzioni dell'aliquota IMU pari al 25% è prevista per i fabbricati dati in locazione con canoni concordati.

 
Fonte:


Aggiornata il: 14/05/2019