Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

IMU e TASI 2019: acconto entro il 17 giugno

Imu e Tasi 2019, base imponibile

Una volta verificato che deve essere versata l'Imu o la Tasi occorre calcolare l'importo da versare, che sarà dato dalla base imponibile moltiplicata per l'aliquota (e poi diviso a metà, consideranto che si versa l'acconto).

La base imponibile IMUe TASI si calcolano assumendo come  valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale

Moltiplicatore

Gruppo A (escluso A/10)

160

categorie C/2, C/6 e C/7

Gruppo B

140

Categorie C/3, C/4 e C/5

Categorie A/10 e D/5

80

Gruppo D (escluso D/5)

65

Categoria C/1

55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato, e che il comodante:
    • possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
    • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti (per il 2019 entro il 30.06.2020).

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la riduzione del 25% dell'aliquota Imu deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98. 

Dal 2016 per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (gruppi catastali D ed E) la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e anche delle  impiantistiche strutturalmente connesse, esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM  -per il 2019 il Dm è quello del 6.05.2019.

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019.

Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'Imu è dovuta per l'anno stesso in cui si effettua il pagamento, con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (non si considera, invece, il mese in cui il possesso si è protratto per meno di 15 giorni).

 

Fonte:


Aggiornata il: 14/05/2019