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Da oggi passa al 26% la tassazione dei redditi di natura finanziaria

Ambito di applicazione e decorrenza

La decorrenza delle nuove disposizioni varia a seconda della tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:
  • ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014;
  • agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26, DPR n. 600/73 maturati dal 1° luglio 2014;
  • in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dal 1° luglio 2014;
  • • ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell'art. 44 del Tuir, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/1996 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi;
  • ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g-quater) e g-quinquies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte degli stessi maturati dal 1° luglio 2014;
  • ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote / azioni. Sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 riferibili ad importi maturati fino al 30.06.2014 è applicabile la previgente misura;
  • in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dal 1° luglio 2014.


Aggiornata il: 01/07/2014