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Da oggi passa al 26% la tassazione dei redditi di natura finanziaria

Deroghe all'aumento della tassazione

L'aumento al 26% della tassazione non si applica ad alcune tipologie di redditi di natura finanziaria "al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento" (come precisato nella Circolare n. 19/E/2014 illustrativa della nuova disciplina).
In particolare, continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sugli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dalle obbligazioni costituite da titoli pubblici italiani ed equiparati, come anche ai redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli.
Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list”, così come per le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Continua, inoltre, a rendersi applicabile l’aliquota nella misura 5% sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 707.
Sono state confermate poi le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea:
  • 5% sugli “interessi infragruppo”, ovvero sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE (cosiddetta “Direttiva interessi e canoni”), qualora siano presenti i requisiti stabiliti dalla predetta direttiva con la sola eccezione della condizione di beneficiario effettivo;
  • 11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list;
  • 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati, ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, viene aumentata dall’11% all’11,50% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.
 


Aggiornata il: 01/07/2014