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Certificazione crediti PA con garanzia, proroga al 31 ottobre

La certificazione dei crediti e la garanzia dello Stato

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (diverse dallo Stato), le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti "commerciali", cioè quelli relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (non sono certificabili eventuali interessi moratori).
E' possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Tuttavia, per poter beneficiare della garanzia dello Stato prevista dall'art. 37 del DL. n. 66/2014, è necessario che l’istanza sia presentata entro il termine previsto dalla legge, ora fissato al 31 ottobre 2014.
L'art. 37 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi), infatti, come ora modificato dalla legge di conversione del Decreto competitività, al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione verso le imprese, ha stabilito che i debiti maturati al 31 dicembre 2013 e:
  • certificati alla data del 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014);
  • non ancora certificati alla data del 24.04.2014, ma per i quali i creditori presentino istanza di certificazione entro il 31.10.2014 (non più entro il 23.08.2014 come previsto dal Decreto Renzi prima della conversione in legge del Decreto competitività);
siano assistiti da garanzia dello Stato.
 
I soggetti e le imprese creditrici possono poi cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, a prezzi calmierati definiti dal MEF. Infatti, in virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto del credito avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).
La garanzia dello Stato copre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti alle banche e intermediari autorizzati.
 


Aggiornata il: 29/08/2014