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Decreto sblocca-Italia, novità per le locazioni

Contratti "rent to buy" da trascrivere

Il decreto regola ora espressamente nel nostro ordinamento i cosiddetti contratti "rent to buy", ovvero i contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo entro un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di locazione già versati. Viene stabilito che tali contratti devono essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei contratti preliminari").
Si applica, pertanto, anche quanto prescritto dal comma 3 di tale norma del codice civile, che prevede che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro 1 anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare.
L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia eleva il termine di 3 anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis c.c. a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore a 1/20 del loro numero complessivo.
 
 


Aggiornata il: 17/09/2014