Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Srl, il capitale non incide piĆ¹ sull'organo di controllo

La gestione degli organi in carica

L'iter di conversione in legge del decreto ha risolto la problematica legata agli organi di controllo in carica al 25.06.2014, in quelle società in cui sindaci revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del capitale sociale. E' stata infatti inserita una disposizione secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
 
Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di controllo, in quanto l'organo era stato nominato solo a causa del raggiungimento/superamento dei 120.000 €, è possibile revocare l'organo di controllo con decisione dei soci. In caso contrario l'organo di controllo resterà in carica fino alla fine del mandato.
La decisione di revoca:
  • se riguarda il revisore legale, ha effetto immediato come previsto dall'art. 3 del D.M. 261/2012;
  • se riguarda il sindaco unico o il collegio sindacale, non è automatica, in quanto va approvata con decreto del tribunale (art. 2400 comma 2 del codice civile). In considerazione della necessità dell'autorizzazione del Tribunale, e dell'assenza (almeno per ora) di un'esplicita esclusione di tale intervento in questo caso particolare, i tempi per a revoca potrebbero essere così lunghi che molte società potrebbero preferire attendere la fine del mandato.
 
 


Aggiornata il: 22/09/2014