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Il Bonus assunzioni del Programma "Garanzia Giovani"

Gli importi e le condizioni degli incentivi "Garanzia Giovani"

L'importo degli incentivi è commisurato al tipo di contratto e al profilo del candidato. Si va da un massimo  di seimila euro per un contratto a tempo indeterminato ad un giovane con difficoltà di impiego molto alta  (profilo 4)  al  minimo  di 1500 euro  per  un giovane con  profilo 1 , ossia bassa difficoltà di inserimento,  secondo la valutazione del Centro per l'impiego.
Non spetta  però   alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”.
 
 L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato,anche a scopo di somministrazione, e anche per i rapporti di lavoro subordinato come soci di una cooperativa.
L’incentivo non spetta invece per i rapporti di: 
• apprendistato,
• lavoro domestico,
• intermittente,
• ripartito e
• accessorio.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché con orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
 
Sono escluse dall'incentivo per i contratti a termine le regioni Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia.
 
L'incentivo spetta di norma una volta per ogni soggetto registrato eccetto nel caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, che abbia già goduto del bonus, e  che venga trasformato in tempo indeterminato, anche  nei contratti a ssopo somministrazione.
 
N.B. l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’impiego o del soggetto privato accreditato,che hanno preso in carico il giovane per il Programma “.
  
Gli incentivi spettano ai datori di lavoro  ovviamente  solo in caso di  regolare adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e locali e al non superamento dei  limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”.
 
Fonte: Inps


Aggiornata il: 08/10/2014