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Beni ai soci e finanziamenti alle imprese entro il 30 ottobre 2015

Beni in godimento ai soci/familiari

Come noto, il DL 138/2011 (cd “Manovra di Ferragosto” 2011) ha introdotto specifiche disposizioni al fine di contrastare l’intestazione “fittizia” dei beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore; in particolare, la concessione in godimento di un bene aziendale privo di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:
  • UTILIZZATORE (imprenditore individuale/socio o loro familiare) la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene
  • IMPRESA CONCEDENTE (ditta individuale / società) l’indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento
Pertanto, relativamente ai beni in esame:
  • il concedente (società / ditta individuale);
  • oppure l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare);
è tenuto ad inviare alle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (quali tipologia di bene, dati del contratto, durata concessione, corrispettivo e valore di mercato).
 
I soggetti interessati dalla comunicazione vanno così distinti:
 
CONCEDENTI
  • imprenditore individuale
  • società cooperative società di persone
  • stabili organizzazioni di società non residenti
  • società di capitali
  • enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale
UTILIZZATORI
  • soci (residenti e non) di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
  • familiari (residenti e non) di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale
  • soggetti (residenti e non) che nella sfera privata utilizzano in godimento beni della propria impresa commerciale residente nel territorio dello Stato
  • familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente.
Inoltre, la comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa:
  • ai soci, o familiari di questi ultimi;
  • ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Come precisato dalla CM 24/2012, sono esclusi, invece, gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso (come le società commerciali di persone o di capitali).
 
I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono:
  • i beni strumentali;
  • i beni-merce;
  • gli immobili-patrimonio.
In particolare, secondo la CM 24/2012, si tratta dei beni:
  • di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità;
  • posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale (uso o usufrutto, ecc..);
  • detenuti in locazione (anche finanziaria);
  • noleggiati o ricevuti in comodato.
Inoltre, nell’ambito della stessa CM 24/2012, si considerano relativi all’impresa :
Ditta individuale: i beni indicati nell’inventario (art. 65 del TUIR)
Società di persone/capitali: tutti i beni appartenenti alle società
Società di fatto: i beni-merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali.
 
Come espressamente previsto dalle Entrate, sono esclusi dalla comunicazione:
  • i beni concessi in godimento agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit (artt. 51 e 54 del TUIR);
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
  • i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore: - inclusi nella categoria “altro” del tracciato record, ossia i beni diversi da autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili; - di valore non superiore ad €. 3000, al netto dell’Iva.
Riguardo l’esclusione dei beni in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza o meno di un fringe benefit, si osserva che l’adempimento:
  • per le Snc: non va effettuato in quanto tutti i soci sono anche amministratori;
  • per le Sas: va effettuato solo se l’utilizzatore del bene è un socio accomandante;
  • per le Srl: non va effettuato a prescindere che gli amministratori, siano o meno soci.
Fonte:


Aggiornata il: 20/10/2015