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Beni ai soci e finanziamenti alle imprese entro il 30 ottobre 2015

Comunicazione di Finanziamenti o capitalizzazioni

Come stabilito dall’art. 2, co. 36-septiesdecies del DL n. 138/2011 e ribadito nelle “motivazioni” del provvedimento n.94904/2013, l’Agenzia:
  • oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa;
  • tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Detto il intervento normativo, infatti, è volto “a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.” Pertanto, richiamando l’art. 7, co.12 del DPR 605/73, l’Agenzia, dispone che la suddetta comunicazione va utilizzata anche per segnalare i finanziamenti e le capitalizzazioni:
  • erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore;
  • di ammontare complessivo pari o superiore a €. 3.600; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;
  • effettuati a decorrere dal 2012; pertanto, non vanno comunicati quelli effettuati antecedentemente.
Inoltre, si osserva che sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto già in possesso dell’ l’Amministrazione (così, ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico/ scrittura privata autenticata).
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
 
Finanziamenti: Si tratta delle somme erogate dai soci quale prestito alla società, ossia i cd “Finanziamenti soci”. Per questi, assume rilevanza il momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
 
Capitalizzazioni: Si tratta di tutte le somme che vengono indicate nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto (senza obbligo di restituzione). Pertanto, rientrano tra le capitalizzazioni i versamenti effettuati:
  • in sede di costituzione della società;
  • a seguito dell’aumento di capitale sociale derivante da conferimento e apporti.
Per questi, rileva, il momento di effettiva erogazione da parte dei soci. Risulta, invece, irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la deliberazione di aumento.
 
In allegato il Modello con le relative istruzioni.
 
 
Fonte:


Aggiornata il: 20/10/2015