Come stabilito dall’art. 2, co. 36-septiesdecies del DL n. 138/2011 e ribadito nelle “motivazioni” del provvedimento n.94904/2013, l’Agenzia:
-
oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa;
-
tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Detto il intervento normativo, infatti, è volto “a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.” Pertanto, richiamando l’art. 7, co.12 del DPR 605/73, l’Agenzia, dispone che la suddetta comunicazione va utilizzata anche per segnalare i finanziamenti e le capitalizzazioni:
-
erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore;
-
di ammontare complessivo pari o superiore a €. 3.600; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;
-
effettuati a decorrere dal 2012; pertanto, non vanno comunicati quelli effettuati antecedentemente.
Inoltre, si osserva che sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto già in possesso dell’ l’Amministrazione (così, ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico/ scrittura privata autenticata).
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Finanziamenti: Si tratta delle somme erogate dai soci quale prestito alla società, ossia i cd “Finanziamenti soci”. Per questi, assume rilevanza il momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
Capitalizzazioni: Si tratta di tutte le somme che vengono indicate nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto (senza obbligo di restituzione). Pertanto, rientrano tra le capitalizzazioni i versamenti effettuati:
-
in sede di costituzione della società;
-
a seguito dell’aumento di capitale sociale derivante da conferimento e apporti.
Per questi, rileva, il momento di effettiva erogazione da parte dei soci. Risulta, invece, irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la deliberazione di aumento.
In allegato il Modello con le relative istruzioni.