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Società in perdita sistematica, novità dal Decreto semplificazioni fiscali

La disciplina della società in perdita sistematica finora

La disciplina fiscale delle "società in perdita sistematica" è stata introdotta dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011), a seguito del quale sono considerate "società di comodo" non solo le società “non operative”, cioè le società che conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale, ma anche le società “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività, nel periodo osservato si trovano in determinate situazioni dichiarative.
In particolare, secondo quanto era previsto fino ad oggi, 12.12.2014, una società era considerata "in perdita sistematica" se:
  • era in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi;
  • ovvero, nell’arco del triennio precedente, aveva dichiarato:
    • per 2 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
    • per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
In tal caso, la società era comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.
Essendo le società in perdita sistematica considerate "di comodo", vi si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994, che comporta:
  • l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo;
  • la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo;
  • il divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA;
  • per le sole società di capitali, il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un'IRES pari al 38% (= 27,5% + 10,5%); tale maggiorazione, naturalmente, non riguarda i redditi attribuiti ai soci persone fisiche delle società di persone di comodo, che continueranno ad essere assoggettate ad Irpef.
 
CONSEGUENZE:
OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO ≥ REDDITO MINIMO PRESUNTO
UTILIZZO PERDITE PREGRESSE IN DIMINUZIONE SOLO PER LA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
NO RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA
(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI) IRES AL 38% ANZICHE' AL 27,5%
 


Aggiornata il: 12/12/2014