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Terreni agricoli montani, proroga al 26 gennaio 2015

Terreni montani esenti secondo le nuove regole

Il decreto del 28.11.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2014) ha introdotto un nuovo criterio per l'individuazione delle aree montane esenti Imu, basato sull'altitudine del comune in cui è situato il terreno. Per individuare l'altitudine si deve fare riferimento all'elenco comuni italiani, disponibile sul sito internet dell'Istat, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".Vedi a tal proposito lo speciale del 2.12.2014 "Terreni agricoli montani: esenti Imu sopra i 600 metri"
 
Secondo le nuove regole sono esenti Imu:
  • i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un altitudine di 601 metri e oltre;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti/Iap iscritti alla previdenza agricola ricadenti in comuni ubicati ad un altitudine compresa tra 281 e 600 metri;
  • i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, indipendentemente dall'altitudine.
In tutti gli altri casi l'Imu deve essere versata, e l'obbligo sussiste a partire dal 1° gennaio 2014. Il decreto del 28.11.2014 aveva stabilito che il versamento doveva avvenire in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.


Aggiornata il: 15/12/2014