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VIES, regole di iscrizione e cancellazione

VIES: cancellazione

La cancellazione dal VIES può avvenire:

  • per volontà del soggetto interessato, che intende pertanto di retrocedere dall’opzione prima espressa. In questo caso bisogna effettuare apposita comunicazione utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. L’Ufficio provvederà all’esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso;
  • ovvero d’ufficio, a seguito:
  • dell’esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
  • della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.

In quest'ultimo caso (mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi) la norma presume che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all'Ufficio competente per superare questa presunzione, e mantenere l'iscrizione al VIES. In alternativa il contribuente potrà manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

La verifica della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi si applica dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72), come chiarito con la Circolare 31/E/2014. Pertanto i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto non contano.

 

Fonte:


Aggiornata il: 11/07/2017