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Tutti i casi di reverse charge 2015

Come funziona l'applicazione del reverse charge nazionale

Normalmente debitore d'imposta è chi effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio imponibile, lo stabilisce il primo comma dell'art. 17, che precisa che detti soggetti devono versare l'imposta all'erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19 (imposta assolta sugli acquisti).
 
Con la motivazione di volere combattere comportamenti fraudolenti di soggetti a rischio di evasione, il legislatore ha previsto il Reverse Charge per diverse operazioni interne.
Dopo l'approvazione della legge di Stabilità 2015, e la modifica dell'art. 17, i casi a cui si applica il Reverse Charge o inversione contabile sono i seguenti:
 
il quinto  comma dell'articolo 17 in commento, prevede che in deroga a quanto previsto dal primo comma, debitore di imposta è il cessionario se soggetto passivo di imposta per le seguenti cessioni di beni o prestazioni di servizi:
 
- le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per lecessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi
 
e il sesto comma estende la medesima disposizione:
 
a) alle prestazioni di servizi (diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;
 
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
 
(a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad  edifici;
 
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassasulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
 
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
 
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
 
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; 
 
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3,
lettera a)
 
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).
 
Attenzione alla entrata in vigore e periodo di applicazione: La L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 - ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
 


Aggiornata il: 16/02/2015