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Opzione regimi speciali direttamente in UNICO da quest'anno

Consolidato fiscale

L’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato fiscale), di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, consiste nella determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, comporta il pagamento di un’unica imposta sul reddito delle società del gruppo stesso.
L'opzione è irrevocabile e vincolante per 3 esercizi sociali.
Finora, l’opzione per l’istituto del consolidato fiscale era esercitata presentando apposito modello di comunicazione entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa”(D.M. 9 giugno 2004). Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, la comunicazione doveva essere presentata entro il 16 giugno dell’anno a partire dal quale l’opzione aveva effetto (ad esempio, l'opzione per il triennio 2014-2016 doveva essere esercitata entro il 16.06.2014).
Ora, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2014, l'opzione deve essere, invece, esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ad esempio, l'opzione per il triennio 2015 - 2017 deve essere esercitata nel modello UNICO SC 2015 da presentare entro il 30.09.2015 (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare).
Per esercitare l'opzione per il consolidato fiscale, all'interno del quadro OP del modello UNICO SC 2015 è prevista l'apposita sezione II, che va compilata dalla consolidante con riferimento al triennio 2015 - 2017 per comunicare:
  • l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del Decreto 09.06.2014);
  • il rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 14, comma 1, del Decreto 09.06.2014).


Aggiornata il: 17/02/2015