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Oic 22 - Conti d'ordine

Applicazioni pratiche del principio contabile Oic 22 dedicato ai conti d'ordine

Il principio contabile Oic 22 che regola l'indicazione dei conti d'ordine in bilancio, subirà sostanziali modifiche con il recepimento della Direttiva 34 che prevede l'indicazione dei conti d'ordine nella sola Nota Integrativa.
 
In generale non vanno nei Conti d’ordine, secondo quando stabilito dall'Oic 22,  quelle poste gia’ evidenziate nei debiti o illustrati obbligatoriamente in Nota Integrativa (es.: no i leasing, no i derivati).  Vanno indicate  invece quelle poste che rimarrebbero ignote, quali ad es. le garanzie date a una controllata e le merci di terzi in c/lavorazione, deposito, ecc.
Viene precisato che è necessario distinguere tra garanzie personali e reali concesse a favore dei creditori per debiti altrui, dalle garanzie reali relative a debiti propri. Mentre nel primo caso, cioè garanzie personali e reali concesse a favore dei creditori per debiti altrui, è richiesta l’iscrizione nei conti d’ordine, nel secondo caso, cioe’ costituzione di una garanzia reale relativa a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio e tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d’ordine in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell’attivo, mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia.
Per la consultazione del principio contabile Oic 22- Conti d'ordine completo vai al sito Oic
 


Aggiornata il: 16/03/2015