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Spesometro 2015 in scadenza il 10,20 e 30 aprile, tutte le novità

Spesometro: operazioni non soggette alla comunicazione

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:
- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.
 
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:
le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
• gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’ gia’ comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
• le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
• le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013.
Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;
• le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
• le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
• le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
• le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
• le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
• le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.


Aggiornata il: 19/03/2015