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Fatturazione elettronica 2018: requisiti, compilazione e trasmissione

Fattura elettronica: requisiti

 A norma dell'articolo 21 del D.P.R 633/72, affinché il documento venga considerato una fattura elettronica, occorre rispettare alcuni passaggi dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.
In particolare il soggetto passivo deve assicurare:
 
Requisiti fattura elettronica 2018
autenticità dell'origine
integrità del contenuto
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione
 
Vediamoli singolarmente.
 
1. Autenticità dell'origine: Con autenticità dell'origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell’emittente della fattura se ci si avvale della emissione di terzi) devono essere certi (Note alla Dir. 45/2010/UE); in assenza di ciò la fattura non può definirsi “elettronica”. La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente/committente.
 
2. Integrità del contenuto: Con integrità del contenuto della fattura si intende che i dati obbligatori dell’art. 21 del DPR 633/72 non devono poter essere alterati. La garanzia dell’integrità del contenuto della fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente. A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (es: da word ad XML) attraverso specifiche tecnologie al fine di adattarli al proprio sistema informatico. Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate viene previsto che "la fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati".
 
3. Leggibilità: Con il requisito della leggibilità si intende che la fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, e dalla Circolare Minsiteriale 18/2014, ossia:
  •  il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa
  • è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato
  • è sufficiente disporre, per il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture
  • la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/05/2018